Mantenimento dei figli: non basta licenziarsi per sottrarsi agli obblighi

L’articolo in commento riguarda la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, avanzata dalla madre casalinga nei confronti del coniuge e degli ascendenti.

Nel caso di specie, il marito abbandonava il domicilio coniugale e andava a trasferirsi dalla madre, ove conduceva una vita agiata, pur essendo disoccupato, essendo proprietario di cespiti ereditari, di una autovettura e di diversi capi di bestiame.

Il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento emesso il 9 luglio 2015, accoglieva dunque la domanda della ricorrente, statuendo l’obbligo da parte del coniuge di versare l’assegno di mantenimento in favore della prole, in considerazione della “persistente capacità lavorativa dimostrata”.

Tale decisione si pone come deterrente nei confronti di chiunque si licenzi dal posto di lavoro per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli, nell’errata convinzione di dimostrare, in tal modo, la propria incapacità economica.

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